STATUTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA

Art. 1:

è costituita l’Associazione denominata: ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA RARI NANTES ALA

Art. 2:

la sede è stabilita in Ala,Piazza Giovanni XXXIII c/o il Centro Sportivo Scolastico. Il Presidente del Consiglio Direttivo può istituire sedi secondarie, uffici, filiali in base alle deliberazioni del Consiglio.

Art. 3:

l’Associazione per mezzo degli associati e degli Organi Statuari si prefigge di esercitare, sviluppare e diffondere l’attività sportiva in forma dilettantistica, come mezzo di formazione psicofisica e morale dei suoi aderenti.

Al fine di perseguire lo scopo generale, essa può intraprendere ogni attività che si rendesse necessaria o utile ed in particolare nell’ambito della gestione diretta o indiretta di strutture ed impianti sportivi, nella gestione anche d’attività ludiche, ricreative o in ogni modo connesse al tempo libero.

L’Associazione ha per oggetto:

  • L’esercizio delle attività acquatiche, nonché il suo insegnamento, l’organizzazione di corsi d’istruzione e l’organizzazione di gare e tornei ad esso relativi.
  • L’esercizio della ginnastica in tutte le sue estrinsecazioni, nonché il suo insegnamento, l’organizzazione di corsi d’istruzione e l’organizzazione di manifestazioni ad esse relative.
  • L’esercizio di campus estivi per adulti o bambini, per corsi d’istruzione polisportiva e l’organizzazione di manifestazioni ad essi relativi.
  • L’organizzazione e la gestione di squadre sportive a livello agonistico sempre nell’ambito dilettantistico.

Ove fosse possibile o necessario, l’Associazione, in relazione alle attività elencate, si affilia alle Federazioni Nazionali del C.O.N.I. di rispettiva competenza; l’affiliazione può avvenire direttamente o mediante associazione ad altra società sportiva avente analogo oggetto e scopo sociale, naturalmente già affiliata.

Le attività istituzionali sopra menzionate sono svolte in via esclusiva senza scopi di lucro, nel quadro, con le finalità è l’osservanza della legge e delle norme e direttive delle Federazioni Sportive Nazionali competenti del C.O.N.I. e dei suoi organi.

Le eventuali altre attività che fossero esercitate occasionalmente in connessione con l’oggetto sociale, sono destinate al finanziamento ed al raggiungimento degli scopi istituzionali.

Art. 4:

la durata è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea Straordinaria degli associati.

Patrimonio sociale ed esercizi sociali

Art. 5:

il patrimonio sociale è costituito dei versamenti dei soci, da tutti i beni, crediti al netto dei debiti e diritti che l’Associazione possiede e da quanto potrà possedere in avvenire. I proventi delle attività non possono in nessun caso essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette. L’eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 6:

le entrate sono costituite da:

  • Contributi associativi
  • Contributi mensili degli associati per i servizi resi nei loro confronti.
  • Eventuali contributi del C.O.N.I, delle Federazioni Sportive Nazionali, di enti pubblici o di qualsiasi altro genere.
  • Eventuali introiti di manifestazioni sportive e di eventuali sottoscrizioni in denaro o di beni di modico valore in occasione di manifestazioni o di ricorrenze.
  • Eventuali introiti derivanti da attività connesse e complementari agli scopi istituzionali

E’ esclusa in ogni caso la rivalutabilità dei contributi versati dagli associati.

Art. 7:

l’esercizio finanziario chiude il 31 agosto di ogni anno. Entro 60 giorni dalla fine di ogni esercizio sarà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo dello Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa.

Art. 8:

Associati dell’Associazione possono essere tutti i cittadini di ambo i sessi in possesso di diritti civili, di idonei requisiti morali e sociali, che facciano domanda scritta di ammissione da sottoporre al vaglio del Consiglio Direttivo.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.

Art. 9:

Il richiedente con la domanda di ammissione si impegna ad osservare il presente statuto, il regolamento interno, le disposizioni del Consiglio Direttivo.

Art. 10:

Le domande di ammissione sono esaminate e approvate o respinte dal Consiglio Direttivo.

Gli associati che non presentano per iscritto le dimissioni entro e non oltre il 30 agosto di ogni anno saranno considerati associati anche per l’anno successivo ed obbligati al versamento della quota mensile di associazione.

Non è ammessa la trasmissibilità della qualità di Associato né del Contributo Associativo, tranne che Mortis Causa, ed ogni atto fatto non esplicano dell’Associazione.

Art. 11:

Le categorie degli associati sono le seguenti:

  • Associati sostenitori: coloro che pagano la quota annuale d’iscrizione all’associazione; possono partecipare all’Assemblea ma non hanno diritto al voto.
  • Associati ordinari: coloro che pagano la quota annuale d’iscrizione e la quota di partecipazione stabilita dell’associazione; hanno diritto di voto in Assemblea. In caso di socio minore è rappresentato in Assemblea da un genitore o da una persona che ne abbia la legale tutela (vedi art.8).
Art. 12:

Gli associati ordinari hanno diritto a partecipare alla vita associativa, alle manifestazioni promosse dell’Associazione e a frequentare i locali e gli impianti sportivi dell’Associazione medesima e goderne dei servizi Istituzionali.

Art. 13:

La qualità di associato di perde per decesso, dimissioni e per morosità o indegnità. La morosità sarà dichiarata dal Consiglio Direttivo, l’indegnità sarà sancita dall’Assemblea degli Associati.

Si applicano le disposizioni dell’art.24 C.C.

Organizzazione Associativa

Art. 14:

Organi dell’Associazione sono:

  • Assemblea Generale degli Associati
  • Il Presidente
  • Il Consiglio Direttivo
Art. 15:

L’assemblea generale si riunisce almeno una volta l’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, su convocazione del Consiglio Direttivo a mezzo affissione ben visibile presso l’ufficio Amministrativo dell’Associazione stessa, esposto almeno otto giorni prima della data prevista e contenente il luogo, la data, l’ora della riunione e le materie dell’ordine del giorno, per deliberare:

  • sulla relazione annuale del Consiglio Direttivo
  • sul bilancio consuntivo dello Statuto Sociale
  • sulle modifiche dello Statuto Sociale
  • sulla nomina e sulle proposte di scioglimento del Consiglio Direttivo
  • sullo scioglimento dell’Associazione

Per l’approvazione di delibere dell’assemblea straordinaria relative a modifiche di statuto e scioglimento è prevista una maggioranza qualificata di due terzi dei voti dei presenti.

L’Assemblea Generale degli associati è convocata, sempre nel rispetto delle formalità di cui sopra, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o ne faccia richiesta un decimo degli associati.

L’associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall’obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

Art. 16:

hanno diritto di intervenire all’assemblea tutti gli associati in regola con i pagamenti richiesti. Nessun associato può farsi rappresentare da altri in assemblea con la sola eccezione riportata nell’art.11. Ogni associato ordinario ha diritto al voto.

Art. 17:

l’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza, dal vice Presidente, in mancanza di entrambi l’assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell’assemblea è tenuto a costatare l’identità dei partecipanti, la regolarità dello svolgimento della seduta, il diritto di intervento e di voto.

Delle riunioni di assemblea si redige verbale firmato dal Presidente e dal segretario. L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L’assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Trascorsa un ora dalla prima convocazione tanto l’assemblea ordinaria che l’assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.

Art. 18:

il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea Generale degli Associati.

Il primo è stabilito dall’atto Costitutivo. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci o rappresentanti di essi, in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del C.O.N.I. o di una qualsiasi delle Federazioni Sportive Nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.

Si compone del Presidente, del vice Presidente, entrambi nominati dallo stesso Consiglio e da tre a cinque consiglieri; inoltre, il Consiglio è integrato da un rappresentante dei tecnici e un rappresentante degli atleti, entrambi senza diritto di voto e con mansioni puramente di osservatori. Il Consiglio nomina, scegliendo all’interno dello stesso oppure all’esterno, un segretario ed un cassiere per coadiuvare il mandato del Presidente.

Il Consiglio Direttivo resta in carica due anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Nell’ipotesi di dimissioni o di decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione utile provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea.

Gli amministratori non possono ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive nell’ambito della stessa disciplina.

Art. 19:

il Consiglio Direttivo è responsabile verso l’assemblea degli associati dell’amministrazione dell’associazione.

Si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri per discutere e deliberare su tutte le questioni connesse all’attività sportiva, sociale, amministrativa dell’associazione e su quant’altro stabilito per statuto.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

  • Deliberare sulle domande di ammissione degli associati
  • Proporre all’assemblea l’esclusione degli associati morosi e per indegnità, in conformità a quanto stabilito nel presente statuto
  • Assumere le deliberazioni in merito al comportamento degli atleti durante l’attività sociale
  • Fissare l’ammontare della tassa d’ammissione e la quota mensile
  • Redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all’assemblea
  • Fissare le date delle assemblee ordinarie da indire almeno una volta l’anno e convocare l’assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o sia chiesto dagli associati
  • Redigere i regolamenti per l’attività sportiva
  • Nominare gli istruttori, vigilare sul loro operato e revocare le nomine
  • Adottare tutti gli eventuali provvedimenti disciplinari che si dovessero rendere necessari verso i frequentatori associati
  • Curare l’ordinaria e la straordinaria amministrazione con esclusione dei compiti espressamente attribuiti all’assemblea dal presente statuto
  • Attuare le finalità previste dallo statuto

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in mancanza dal vice Presidente, in assenza di entrambi il Consiglio nomina il Presidente.

Delle riunioni del Consiglio deve essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Al Consiglio Direttivo ed agli eventuali collaboratori non spetta alcun emolumento per l’opera svolta, così come indennità per la cessazione della carica. Si riconoscono solamente i rimborsi delle spese sostenute per l’espletamento del mandato conferito solo se deliberati dal consiglio stesso.

Art. 20:

il Presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione nei confronti dei terzi. Egli potrà quindi validamente rappresentarla in tutti gli atti, contratti, nonché in tutti rapporti con società, enti pubblici e privati, istituti di credito.

Cura altresì l’esecuzione dei deliberati assembleari e consiliari.

Per i pagamenti il Presidente è coadiuvato dal cassiere.

Le funzioni del Presidente, in ogni caso di sua assenza, sono svolte dal vice Presidente.

Scioglimento

Art. 21:

Lo scioglimento dell’Associazione, per qualsiasi causa, è deliberato dall’Assemblea Generale degli Associati.

Il patrimonio, risultante dalla liquidazione, sarà devoluto ad altra associazione di promozione sociale e comunque a fini sportivi.

Controversie

Art. 22:

Tutte le controversie insorgenti tra l’associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all’esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione Sportiva di appartenenza.

In tutti i casi in cui, per qualsiasi motivo, non fosse possibile comporre il Collegio Arbitrale secondo le indicazioni della Federazione di appartenenza, questo sarà composto da n° 3 arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Rovereto.
La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all’altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell’evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.
L’arbitrato avrà sede in Ala ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto, come irritale.

Norma di rinvio

Art. 23:

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Rari Nantes Ala è obbligata a conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli statuti e ai regolamenti della F.I.N..

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme codice civile, della Legge n.383 del 2000, e dell’articolo 90 della legge n.289 del 2002.


Ala, 20 settembre 2004

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